Art. 22 e 24 LPT; principi della pianificazione del territorio per impianti per la telefonia mobile all’interno e fuori della zona edificabile; applicazione di norme comunali di estetica a siffatti impianti e limitazioni derivanti dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni e sulla pianificazione territoriale.
Un impianto di telefonia mobile all’interno della zona edificabile non viola il principio della separazione tra l’area edificabile e quella non edificabile
per il fatto che approvvigiona una parte nettamente più importante della zona non edificabile che non quella edificabile (precisazione della giurisprudenza; consid. 2).
di siffatte norme nella zona edificabile, il principio della separazione tra area edificabile e non edificabile impone in primo luogo di esaminare se nella zona edificabile vi siano altre ubicazioni idonee (consid. 7.6 e 7.7).
base di una valutazione concreta dell’ubicazione, possa essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’art. 24 LPT (consid. 7.8 e 7.9).
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